Caso Ferragni, le motivazioni: pubblicità ingannevole ma niente processo
Il giudice parla di messaggi “decettivi”, ma l’assenza di aggravanti blocca l’iter penale
Nuovi elementi emergono dalle motivazioni della sentenza sul caso che ha coinvolto Chiara Ferragni nel cosiddetto “Pandorogate”.
Il giudice ha riconosciuto la “natura ingannevole” dei messaggi pubblicitari, già segnalata anche dall’Antitrust, relativi alle campagne promozionali di prodotti legati a iniziative benefiche.
Tuttavia, il procedimento non è entrato nel merito penale. La decisione è legata alla caduta dell’aggravante della minorata difesa dei consumatori, elemento che ha reso il reato non più perseguibile dopo la remissione delle querele.
Nel provvedimento si sottolinea che le condotte contestate “non sono rimaste impunite”, anche alla luce delle sanzioni già applicate e dei risarcimenti effettuati, per un totale di oltre 3,4 milioni di euro.
Allo stesso tempo, il giudice evidenzia come il quadro probatorio resti “quantomeno dubbio”, senza consentire una piena assoluzione nel merito né una condanna.
Le comunicazioni pubbliche e i contenuti social vengono descritti come ambigui, in alcuni casi capaci di suggerire un collegamento diretto tra acquisto dei prodotti e finalità benefiche.
Il risultato è una decisione tecnica: nessun processo, ma senza una completa esclusione della responsabilità sul piano comunicativo.
Il caso continua a rappresentare un punto di riferimento nel dibattito su trasparenza, influencer marketing e tutela dei consumatori.



