Cassazione: l’immaturità affettiva non è motivo per annullare un matrimonio
Respinto il ricorso di un marito: per invalidare le nozze serve un’infermità mentale grave
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio rilevante in materia di diritto di famiglia: l’immaturità affettiva e psicologica non costituisce, da sola, motivo sufficiente per annullare un matrimonio.
Il caso riguarda un uomo che aveva chiesto la nullità del vincolo, sostenendo che la moglie fosse incapace di sostenere una relazione coniugale stabile a causa di fragilità emotive e comportamentali.
In precedenza, il tribunale ecclesiastico aveva riconosciuto l’annullamento secondo il diritto canonico. Tuttavia, nel passaggio alla giustizia ordinaria, la valutazione è cambiata.
I giudici civili hanno infatti ritenuto che le condizioni descritte — pur indicative di difficoltà relazionali — non raggiungano la soglia di una infermità mentale grave, requisito necessario per invalidare il matrimonio secondo l’ordinamento italiano.
Un elemento centrale nella decisione è stato anche la prolungata convivenza, durata oltre tre anni, considerata incompatibile con l’ipotesi di incapacità originaria tale da rendere nullo il vincolo.
La sentenza conferma quindi un orientamento consolidato: non ogni difficoltà psicologica o affettiva incide sulla validità giuridica del matrimonio, che resta valido salvo condizioni cliniche particolarmente gravi e documentate.



